Home Economia e lavoro Porto La risposta di Legambiente al segretario dell’AdSP Vespasiani
La risposta di Legambiente al segretario dell’AdSP Vespasiani
0

La risposta di Legambiente al segretario dell’AdSP Vespasiani

0

BRINDISI – Alcuni giorni fa, giornalisti brindisini ci hanno chiesto di commentare considerazioni su
Legambiente Brindisi e sul suo presidente fatte dal Segretario Generale dell’Autorità di
sistema portuale del basso adriatico, Dott. Tito Vespasiani.
Ultimati gli impegni relativi al congresso regionale dell’associazione, rispondiamo alla nota e
per correttezza, ne inviamo prioritariamente copia al Dott. Vespasiani, pur non avendo mai
ricevuto la sua missiva: “ognuno ha il suo stile”.
Alla citazione di una frase del filosofo “Spinoza” utilizzata per giudicare l’associazione ed il
suo presidente, rispondiamo ricordandone una dello stesso tenore di “Socrate”: “vero sapiente
è chi sa di non sapere”. Il Dott. Vespasiani, con le sue affermazioni, dimostra di non sapere
ciò che ha caratterizzato la storia di Legambiente, sia quando parla di effetto “nimby” e sia
quando sentenzia che l’associazione vorrebbe svuotare il porto.
Non ci permettiamo di dire che è “falso” quanto dice il Dott. Vespasiani – le attività
dell’associazione sono ben conosciute e percepite dai cittadini, nonché dagli Enti che per
questo molto spesso ricercano una collaborazione con noi -, al contrario di quanto fa lui, ma
riteniamo necessario dover svolgere e precisare sulle osservazioni addotte da questi e su
quanto riferisce il Segretario Generale dell’Autorità portuale.
In primis ed in merito al giudizio di compatibilità ambientale rilasciato dalla commissione
Via/Vas del Ministero dell’ambiente sui “lavori per il completamento dell’infrastrutturazione
portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile
petrolchimico e costa morena est”, la commissione tecnica è precisa in merito all’istanza
relativa al progetto: “respinge ai sensi dell’art. 24 comma 4° del D.lgs n. 152 del 2006 e smi,
in considerazione della mancata produzione della documentazione integrativa richiesta in relazione alla caratterizzazione e gestione dei sedimenti di dragaggio dei fondali inclusi in
area Sin”. Al riguardo, dunque, preme chiarire che la commissione tecnica con il suo
provvedimento ha rigettato l’intero progetto presentato dall’Autorità portuale chiudendo così
quella procedura amministrativa, poiché l’istanza risultava carente della documentazione
necessaria per la valutazione ex lege, e la cui integrazione era già stata richiesta dalla
commissione all’Ente, ma senza alcun esito.
Allo stato, quindi, non sarebbe ammissibile ex lege una riapertura del procedimento di
valutazione Via, oggi concluso col rigetto della richiesta. L’Autorità di sistema portuale
dovrebbe presentare una nuova istanza conforme ex lege e completa in tutte le sue parti,
rispetto alla quale ci sentiamo di affermare che non potrà avere alcuna incidenza
l’affidamento di incarichi alla società in house del Ministero “Sogesit” – anche se il Dott.
Vespasiani, ne parlerebbe nella sua nota, come se, a fronte di tale affidamento, si potranno
superare i precedenti impedimenti alla procedura.
Lo stesso tribunale amministrativo regionale della Puglia di Lecce – sezione prima – nel proc.
n. 104/2019 Reg. Ric., all’esito dell’udienza pubblica del 22 maggio 2019, con sentenza N.
01225/2019 REG.PROV.COLL. del 15.07.2019, ha riconosciuto le numerose incongruità
contenute nei procedimenti in atto sulla questione della Security e del varco doganale,
ritenendo illegittimi i progetti presentati dall’Ente proprio in violazione della norma
urbanistica vigente: “…. omississ …. evidenzia come il PRP rappresenti lo strumento di
pianificazione urbanistica dei porti, integrandosi con il PRG rispetto al quale deve sussistere
perfetta coerenza e compatibilità …..” Ed ancora il Tar Lecce ”….. Non potrebbe neppure
sostenersi che il PRP del Comune di Brindisi, in quanto approvato in data antecedente la
L.84/1994, non abbia natura urbanistica, atteso che lo stesso è stato sottoposto,
successivamente all’entrata in vigore della legge citata, nell’anno 2006 ad una variante
(approvata con Deliberazione di G.R. del 4 agosto 2006, n. 1190) attraverso la quale lo
stesso è stato “aggiornato” ai sensi di quanto disposto dall’art. 27 comma 3 della L.
n.84/1994. Tale norma stabilisce che “I piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuare
secondo le disposizioni di cui all’art. 5.”.

Per non parlare dei procedimenti penali attivati presso la procura della repubblica di Brindisi,
per come appresi dalla stampa locale, che hanno dato luogo al sequestro della recinzione di
delimitazione dell’area di security, di varie strutture di servizio in area portuale ed adiacenti
l’area archeologica di Santa Apollinare, nonché con riferimento a questi procedimenti alle
misure che hanno investito dirigenti dell’Autorità ed in particolar modo il presidente.
Per quel che attiene la questione relativa all’autorizzazione allo scarico, allo stoccaggio ed
alla movimentazione di carbone o materiale ferroso, va ricordato che il tutto deriva dai
provvedimenti giudiziari ed amministrativi relativi a tali attività nel porto di Taranto.
Ribadiamo, qualora ve ne fosse bisogno, che tutta la produzione relativa al funzionamento
dell’acciaieria dell’Arcelor Mittal e di tutte le opere e relative attività connesse sono
regolamentate dall’Autorizzazione Integrata Ambientale specifica e sono sottoposte a verifica
oggi trimestrale.
Ogni variazione di quanto prescritto deve avvenire nell’ambito dell’AIA e presso il Ministero
dell’Ambiente in apposite conferenze di servizio, per cui il Dott. Vespasiani è invitato ad
esibire gli atti autorizzativi assunti in ambito di conferenza di servizi che dovranno essere
precedenti a qualsiasi atto assunto da un Ente locale e ciò in nome di quella trasparenza a cui
Legambiente si è sempre richiamata.
L’autorizzazione, dunque, non potrà essere semplicemente in capo ad uno dei soggetti
istituzionali, sia pur esso l’Autorità portuale di sistema del basso adriatico, peraltro estranea al
procedimento Aia in corso per Taranto.
Con riferimento alla movimentazione del materiale ferroso dal porto di Brindisi all’Arcelor
Mittal è evidente, ai sensi e per gli effetti dell’autorizzazione integrata ambientale vigente per
l’acciaieria di Taranto, che le soluzioni rese necessarie dai sequestri giudiziari e dagli atti
amministrativi emessi a Taranto, andavano ricercate su Taranto ed evitando impatti
ambientali e rischi per la saluta pubblica e per le infrastrutture impiegate, cosa evidentemente conseguente alla scelta alternativa del porto di Brindisi e dei viaggi dei mezzi lungo la
trafficata statale 7.
L’incidente verificatosi in seguito allo sfondamento del guard rail ed al ribaltamento di un
camion che trasportava detto materiale ferroso, dimostra quali siano i pericoli relativi al
trasferimento di questi materiali su strada da Brindisi a Taranto; i rischi per la salute pubblica
connessi alle caratteristiche dei mezzi, all’intensità dei carichi e all’adeguatezza delle
coperture, alla stabilità dei materiali sui mezzi, all’eventuale eccedenza rispetto alla portata
degli stessi ed all’interferenza sulla normale viabilità urbana e interurbana.
L’intervallo di tempo dei mezzi di trasporto del ferro, in uscita dall’area portuale, come
riferito dal dottor Vespasiani, è pari a 7-8 minuti, quindi la frequenza è notevole e l’incidenza
sul traffico veicolare urbano ed extraurbano, di non poco conto; non paragonabile alla
concentrazione di mezzi dovuta ai ridotti sbarchi dai traghetti nelle aree portuali.
Su quanto sopra riportato sono necessari chiarimenti ed il rispetto delle procedure previste
dalla legge o dagli atti autorizzativi conseguenti (quali la Via o l’Aia citate).
Ci piacerebbe discutere di tutto questo e di altre questioni quali l’uso o il non uso del circuito
unico doganale, delle previsioni e delle linee guida per il nuovo piano regolatore del porto, del
piano di efficientamento energetico delle banchine, della qualificazione dei servizi e
dell’accoglienza, ma prioritariamente è necessario fornire risposte chiare sugli argomenti
citati e ricordare che la partecipazione all’istruttoria ed alla definizione dei processi
decisionali non sono concessioni “a divinis”, ma un dovere istituzionale di chi gestisce un
Ente pubblico per i cittadini.

Teodoro Marinazzo
Presidente Circolo Legambiente Brindisi