BRINDISI – Di seguito la nota del Primo cittadino, indirizzata anche alla Procura della Repubblica, con la quale risponde alle contestazioni dell’amministratore uscente della partecipata.
La S. v. lamenta il mancato incasso di fatture emesse nei confronti del Comune, tale da precaizzare l’assolvimento delle obbligazioni azienda. Di più, addebita allo scrivente l’inerzia per non aver “compulsato” gli uffici per assolvere ai pagamenti dovuti.
Non sarebbe necessario, ma devo rammentare il principio ordinamentale della separazione tra politica e gestione, senza possibilità di interferenze. Il suo generico rilievo è in realtà un merito laddove si rispetti il principio normato di non ingerenza.
Ciò chiarito in punto di diritto, l’apoditticità del suo argomentare è smentita dalla circostanza da me rilevata che, per il novero delle fatture cui si riferisce (tutte del 29 e 30 agosto 2023) sono stati emessi mandati di pagamento il successivo 6 settembre (per una fattura il 7 settembre); due soli titoli sono ancora in lavorazione poiché l’istruttoria non è ancora completa.
Certo resta un mistero come Ia S.V. possa dichiarate un presunto, mancato esercizio delle prerogative sindacali, che sono di indirizzo, monitoraggio e controllo e che vengono esercitate quotidianamente, anche nei confronti della partecipata, aggiungo.
In tal fatta non può sottacersi che l’esercizio 2022 della Bms, il cui bilancio è stato proposto ed approvato ben oltre i termini del Codice Civile con una perdita di € 617.000,00 euro, ha visto stanziamenti di bilancio comunale per € 6.430.989,57 (compresi € 590.891,16 quale minimo garantito pet il servizio parcheggi) e pagamenti (compresi i richiamati € 590.891,16=) per € 5.782.956,05 con una differenza residua rimasta in bilancio comunale di € 648.033,46.
Quest’ultimo è un dato che rende evidente la ratio della posizione assunta dall’Amministrazione in sede di approvazione del bilancio 2022 del sodalizio ovvero, in quel momento, la decisione provvisoria di traslare il ripiano alla chiusura dell’esercizio 2027 così come consentito dalla L.n.74 de12023, senza che ciò rappresenti una scelta definitiva.
Invero una norma di diritto pubblico prevalente rispetto al diritto comune, l’art.14 del Testo Unico delle Società Partecipate, connota, il ripiano delle perdite come “adeguato”, tale da dover essere verificato dalla Corte dei Conti solo se supportato da un piano di ristrutturazione aziendale e da concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte; in carenza si incorre in responsabilità di natura amministrativa e contabile e si sottopone la Società alle conseguenze.
Ora, l’unico documento che risulta in atti, redatto dalla Società in veste di piano Industriale, confeziona costi previsionali 2023/2025 di circa € 7.500.000,00 annui, a fronte di stanziamenti comunali di € 6.600.000,00 annui nel medesimo periodo, unici possibili per compatibilizzare l’intrapresa con i conti di un ente, il Comune, in situazione di riequilibrio pluriennale finanziario.
E’ evidente che “l’adeguatezza” richiesta dalle norme debba ancora essere ricercata e di tanto si intende onerare, come primo obiettivo, la gestione subentrante. Tanto più che risulta, inoltre, un debito della Società nei confronti del Comune di circa € 1.900.000,00, ascrivibile al servizio parcheggi in gestione/concessione (anni 2019/2023), per il quale, seppur iscritto nei bilanci società, solo relativamente al biennio 2019/2020 risulta approvato un piano di rientro con rateizzabile, peraltro anch’esso solo parzialmente assolto.
Alla stregua di quanto esposto, ritengo senz’aItro riassorbita anche ogni discussione sulle fatture pregresse (anno 2021-2022) non saldate, per le quali pure mi ascrive un mancato intervento nei confronti dei dirigenti.
E’ doveroso rammentare che la funzione sindacale dello scrivente risale al 10 giugno 2023, e che proprio rispetto a tali situazioni risalenti, raccogliendo la Sua richiesta di attivazione di un tavolo di ricomposizione delle patite sospese (ex art21 del Contratto di servizio), a tanto ho proceduto nel mese di agosto pur nella difficoltà di conciliare quel procedimento con l’altro coevo per il rinnovo dell’organo societario.
La S.V. legittimamente ha lamentato un tempo troppo stretto di convocazione, con la conseguenza che sarà l’amministratore subentrante ad occuparsi della questione.
Infine, alcune considerazioni sulle Sue osservazioni sulla prorogatio (scaduta) dell’Amministratore di Bms per la quale vige la normativa richiamata in oggetto, ossia il termine decadenziale dalla carica di 45 giorni dalla scadenza del mandato, entro cui l’organo deputato deve procedere al rinnovo della nomina.
In disparte che un rapporto di leale collaborazione avrebbe richiesto questa segnalazione in costanza del decorso del termine, e non possiamo in forma di rilievo, non si ritiene che vi siano omissioni.
L’amministratore ha attivato ed eseguito il procedimento di rinnovo dell’organo con ogni solerzia e nel rispetto delle norne sulle nomine stesse.
Certo, resta un problema di ordine generale circa la compatibilità della prorogatio così connotata, in una situazione non ordinaria, e quale quella che si configura a seguito di elezioni amministrative.
In ogni caso, come a Lei noto, il 18 settembre p.v. si terrà l’Assemblea societaria per la nomina dell’Amministratore avendo esperito tutte le fasi normate.
Sindaco Pino Marchionna