Home Economia e lavoro Porto Stazione marittima “Le Vele”, rischio definanziamento. Il Comune segnala irregolarità al Provveditorato: nuovo scontro con l’Autorità portuale
Stazione marittima “Le Vele”, rischio definanziamento. Il Comune segnala irregolarità al Provveditorato: nuovo scontro con l’Autorità portuale
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Stazione marittima “Le Vele”, rischio definanziamento. Il Comune segnala irregolarità al Provveditorato: nuovo scontro con l’Autorità portuale

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BRINDISI – L’assenza di una stazione marittima all’altezza del porto di Brindisi torna spesso alla ribalta nella discussione pubblica. Ciò che fino ad ora non è emerso è che la realizzazione del terminal “Le Vele” di Punta delle Terrare è diventato l’ulteriore terreno di scontro tra ente portuale ed ente comunale. Oltre alle vicende giudiziarie, che si sono sgonfiate come bolle di sapone, c’è infatti un altro fronte, ovvero quello legato all’attività di vigilanza del Comune di Brindisi, che ha innescato altre problematiche a catena.

Sia in sede di Consiglio di Stato che nei processi penali è stato statuito che non c’è stata alcuna lottizzazione abusiva. Eppure qualcuno continua ad aggiungere dubbi, granelli di sabbia nell’ingranaggio di un’opera per la quale – pensate – sono stati ottenuti l’autorizzazione paesaggistica e tutti i pareri necessari, con il decreto del Provveditorato per le Opere Pubbliche che già nel 2011 perfezionava l’intesa Stato-Regione. Poi è accaduto di tutto. Nel 2014 l’intero appalto è stato sospeso in attesa della definizione di un procedimento penale su presunti reati di lottizzazione abusiva, poi conclusosi nel 2016 con sentenza di assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste. Nel 2017 sono ripresi i lavori, ma nel 2018 è intervenuto un provvedimento di risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell’affidatario. Così, a fronte della conclusione negativa delle verifiche per l’affidamento dell’appalto agli operatori utilmente collocati nella graduatoria della gara, nel 2020 si è dato mandato di aggiornare il progetto esecutivo ai fini della successiva approvazione della revisione progettuale.

Ma non è finita qui. Il Comune di Brindisi, infatti, nel gennaio 2020, tramite il settore Urbanistica ha segnalato al Provveditorato per le Opere Pubbliche che le opere per il terminal «parrebbero essere state avviate e condotte sino alla data del 2 settembre 2016, a meno del periodo di sospensione, senza la preventiva acquisizione del parere Enac, richiesto e ottenuto successivamente». A seguito di queste osservazioni, secondo l’Authority, si è attivato un processo nefasto per l’opera che ha portato il Provveditorato a disporre l’avvio della conferenza di servizi semplificata, provvedimento che l’Autorità portuale ha impugnato davanti al Tar, il quale si esprimerà nel merito il 6 luglio prossimo. Nel ricorso l’ente portuale richiama anche un altro passaggio legato al Comune: «L’atto di avvio del procedimento compie richiamo ad alcune risalenti comunicazioni del Comune di Brindisi con le quali l’ente comunale informava il Provveditorato che le opere parrebbero essere state eseguite senza il preventivo accertamento di conformità con le modalità previste agli art. 2 e 3 del DPR 383/94, su aree soggette a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica e culturale».

L’Autorità portuale, allarmata da tutto ciò, fa presente al Tar che il Provveditorato «subordina la realizzazione di questo intervento (e parimenti di molti altri) all’avvio e positiva conclusione di lunghi e complessi procedimenti amministrativi, con evidenti danni agli interessi pubblici connessi con lo sviluppo e la piena operatività del porto. A ciò si aggiunga il concreto rischio della revoca dei finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle opere. Sul punto, è significativo evidenziare che la Regione Puglia, alla luce della nota cui si offre riscontro, ha preannunciato il definanziamento della realizzazione della stazione marittima».

Ma perché i lavori non potrebbero riprendere dato l’ottenimento a tempo debito di tutte le autorizzazioni? Per il Provveditorato «la ripresa dei lavori non può ritenersi confortata e legittimata dal risalente D.P. n. 254/2011 di perfezionamento dell’intesa Stato-Regione, stante il notevole lasso di tempo intercorso rispetto alla consueta tempistica, quinquennale, di efficacia degli effetti esplicati dal citato provvedimento». Per l’ente portuale, ovviamente, le cose non stanno così. Per intanto sarebbe stata la stessa relazione della commissione di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’ottobre 2020 a sostenere che «il progetto in argomento ha acquisito tutte le autorizzazioni necessarie a seguito del rilascio del provvedimento di intesa Stato-Regione da parte del Provveditorato OOPP» e che «tale provvedimento autorizzativo non è soggetto a scadenza, né contempla forme di decadenza dall’autorizzazione e/o intesa per il caso in cui il soggetto interessato non eserciti entro un dato termine il diritto riveniente dal titolo ovvero non inizi (o completi) i lavori entro il quinquennio. Non è previsto, inoltre, alcun procedimento da attivare per ottenere la proroga del titolo in scadenza».

L’Autorità portuale rivendica insomma che «l’atto di intesa Stato-Regione non è mai stato annullato o revocato ed è tuttora valido ed efficace, né l’opera, allo stato non ancora realizzata, ha subito modifiche progettuali tali da richiedere l’avvio di un nuovo procedimento di localizzazione». Infine, nel ricorso si fa notare: che «il Consiglio di Stato, in relazione alla natura del Piano Regolatore Portuale ante l.n. 84/1994, ha acclarato che la destinazione d’uso urbanistica delle banchine di Costa Morena (ove insiste l’area di cantiere del terminal) è rimasta immutata dalla data di approvazione del Piano Regolatore Portuale di Brindisi, risalente all’anno 1975, ed è pertanto commerciale/industriale»; e che «il Provveditorato non si preoccupa minimamente di spiegare come possa accadere che, su di un’area avente la stessa destinazione funzionale, mentre un privato aveva potuto realizzare e gestire un terminal passeggeri, ciò debba inspiegabilmente considerarsi precluso all’ente pubblico, pur se quest’ultimo era in possesso di tutte le autorizzazioni, ivi compreso il fondamentale accertamento della conformità urbanistica».