BRINDISI – La Provincia di Brindisi otterrà dalla Regione Puglia un ristoro milionario per le spese sostenute indebitamente nella fase di passaggio di alcune materie dalla competenza provinciale a quella regionale a seguito dell’approvazione della Legge Delrio. La Prima sezione civile della Corte d’Appello di Lecce, infatti, ha accolto le ragioni dell’impugnativa redatta dall’avv. Mario Marino Guadalupi, in difesa dell’ente provinciale, avverso la decisione del Tribunale di Brindisi che dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. La vicenda va avanti dal 2015, ovvero da quando la Regione Puglia diede seguito alla Legge Delrio ed alla Conferenza unificata tra Stato e Regioni del settembre del 2014 mediante l’approvazione della Legge Regionale n. 31 del 2015. Tale disciplina normativa prevedeva il trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni nelle seguenti materie: ambiente, difesa del suolo e delle coste, servizi sociali, attività culturali, lavoro, formazione professionale, agricoltura, protezione civile, attività produttive, turismo, sport, politiche giovanili, e stabiliva tuttavia che, fino al completamento del processo di trasferimento, dette funzioni avrebbero continuato ad essere esercitate dagli enti che ne erano titolari fino all’entrata in vigore della legge stessa. Soggiungeva che, nell’ambito del territorio di Brindisi, tutte le predette funzioni oggetto di riordino erano state ininterrottamente svolte e sono tuttora svolte dalla Provincia di Brindisi la quale, per l’esercizio delle stesse, aveva sostenuto nell’anno 2015 spese complessive pari ad euro 6.921.918,77 e prevedeva di sostenere per l’anno 2016 spese complessive pari ad euro 5.355.595,40.
La Provincia di Brindisi nel novembre del 2015 aveva rivolto alla Regione richiesta di rimborso delle spese già sostenute per l’effettivo esercizio delle funzioni c.d. “non fondamentali”, i cui oneri finanziari avrebbero dovuto gravare sulla Regione. Quest’ultima, in effetti, aveva risposto che disconosceva solo le spese relative alle funzioni di polizia provinciale e dei centri per l’impiego, implicitamente riconoscendo la fondatezza della richiesta di rimborso delle spese relative a tutte le altre funzioni, salvo sostenere dopo qualche mese di non essere inadempiente rispetto agli obblighi di legge e che pertanto non poteva trovare applicazione la misura sanzionatoria.
A chiarire i contorni giuridici della questione ci ha pensato la Corte d’Appello, che con sentenza del 14 gennaio scorso ha valutato come erronea la dichiarazione di incompetenza del giudice di primo grado (è dunque legittimata a decidere l’autorità giudiziaria ordinaria) e ha statuito che debba applicarsi «l’art. 7, comma 9 quinquies, del D.L. n. 78/2015, il quale prevede testualmente che le Regioni, qualora non abbiano provveduto nei termini indicati a dare attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l’anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l’esercizio delle funzioni non fondamentali. Il versamento delle somme in questione alla Provincia è condizionato solo all’inadempimento della Regione al dettato normativo nazionale, con esclusione di qualsiasi valutazione discrezionale da parte di quest’ultima».
Così, la Corte d’Appello ha concluso che «le parti vanno rimesse davanti al primo giudice». Una decisione che equivale ad una salvifica boccata d’ossigeno per le asfittiche casse della Provincia.