Le parti comuni e il pianerottolo
Il pianerottolo rimane comune anche se incorporato nell’attico
Con la sentenza 32057 del 5 novembre 2021 la Suprema Corte ha accolto il ricorso di due condomini di Siena ordinando la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva confermato la sentenza di I° grado con cui il tribunale di Siena aveva riconosciuto la proprietà esclusiva di parte di un pianerottolo, che con struttura in truciolato era stata incorporata all’adiacente appartamento dell’ultimo piano sin dalla costruzione.
Gli Ermellini hanno ribadito che:
“Il diritto di condominio sulle parti comuni dell’edificio ha il suo fondamento nel fatto che tali parti siano necessarie per l’esistenza dell’edificio stesso, ovvero che siano permanentemente destinate all’uso o al godimento comune, sicché la presunzione di comproprietà posta dall’art. 1117 c.c., che contiene un’elencazione non tassativa ma meramente esemplificativa dei beni da considerare oggetto di comunione, può essere superata se la cosa, per obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all’uso o al godimento di una parte dell’immobile, venendo meno, in questi casi, il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacché la destinazione particolare del bene prevale sull’attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario”. (Umberto Anitori)
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