Nuova Gazzetta, no alle pubblicazioni: il tribunale dà ragione alla curatela della Gazzetta del Mezzogiorno
LE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE
Il Giudice, letto il ricorso che precede e visti gli atti;
ritenuto che ricorrano i presupposti per concedere l’invocata cautela inaudita altera parte;
ritenuta la sussistenza della legittimazione delle ricorrenti a far valere l’invocata misura cautelare;
ritenuto che la registrazione del marchio europeo e della testata “la Nuova Gazzetta di Puglia e Basilicata” (doc. nn. 16 e 18), nonché la registrazione del nome a dominio www.nuovagazzettadipugliaebasilicata (doc. n. 17) da parte della Ledi s.r.l., per le stesse categorie di prodotti/servizi dei marchi registrati anteriori, italiano ed europeo, “LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO – LA GAZZETTA DI PUGLIA – CORRIERE DELLE PUGLIE” (doc. nn. 8 e 9), registrati dalla Meditterranea s.p.a., oggi in fallimento, integrino una violazione dei diritti conferiti dalla registrazione di questi ultimi due marchi, quantomeno ex art. 20 co. 1 lett. b) c.p.i., anche in relazione all’art. 22 c.p.i., tenuto conto dell’imminenza dell’avvio da parte della Ledi s.r.l. di una nuova iniziativa editoriale mediante la pubblicazione di un quotidiano intitolato “la Nuova Gazzetta di Puglia e Basilicata” (evincibile, tra l’altro, oltre che dalla tempistica delle registrazioni del suddetto marchio/testata e del nome a dominio, anche dalle manifestazioni di intenti pubblicizzate sul web e con cartellonistica stradale; v. pgg. 11-12 del ricorso introduttivo);
ritenuto infatti che il marchio “la Nuova Gazzetta di Puglia e Basilicata” presenti un elevato grado di somiglianza con il marchio “LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO – LA GAZZETTA DI PUGLIA – CORRIERE DELLE PUGLIE”, atteso che il primo evoca il secondo, alla stregua di un giudizio sintetico e complessivo, quantomeno concettualmente, determinando così un rischio di confusione per il pubblico di riferimento anche in termini di associazione tra i due segni;
ritenuto, in ogni caso, che le predette condotte della Ledi s.r.l. integrino la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 co. 1 n. 1) c.c., costituendo la suddetta nuova iniziativa editoriale della Ledi s.r.l., per come proposta al pubblico, una ideale prosecuzione di quella in precedenza svolta con il marchio/testata “LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO – LA GAZZETTA DI PUGLIA – CORRIERE DELLE PUGLIE”;
ritenuto che l’estrema urgenza di provvedere, in considerazione della prospettata imminente pubblicazione del nuovo prodotto editoriale della Ledi s.r.l., imponga l’adozione di provvedimenti immediati ai sensi dell’art. 669-sexies, co. 2, c.p.c., in considerazione del fatto che la postergazione del provvedimento cautelare a data successiva alla comparizione delle parti potrebbe generare un nocumento irreparabile costituito dallo sviamento di clientela;
PQM
1. inibisce alla Ledi s.r.l., ex artt. 669-sexies, co. 2, 700 c.p.c. e 131 c.p.i., l’uso del marchio/testata/nome a dominio “la Nuova Gazzetta di Puglia e Basilicata” ovvero segni distintivi/testate simili a quest’ultimo per l’avvio di pubblicazioni, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità (cartacea e/o online), e per la diffusione di qualsiasi prodotto editoriale (come, esemplificativamente, un quotidiano, una rivista, un settimanale ovvero un mensile);
2. fissa per la comparizione delle parti, dinanzi a sé, per la conferma, modifica o revoca del presente decreto, l’udienza del 2.12.2021, ore 9:30 col seguito;
3. dispone che copia del ricorso e copia del presente decreto siano notificate alla controparte a cura delle ricorrenti entro il termine perentorio del 23.11.2021.
Il Giudice
Dr. Michele De Palma