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Sant’Anna: il Tar dà pienamente ragione al Comune. Pesanti le motivazioni
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Sant’Anna: il Tar dà pienamente ragione al Comune. Pesanti le motivazioni

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BRINDISI – L’atteso provvedimento del Tar sulla istanza cautelare di sospensiva, nelle more del quale il Comune aveva deciso di disporre il dissequestro di lido Sant’Anna, giungerà domani. Nel frattempo in mattinata è intervenuta un’ulteriore sentenza del Tribunale amministrativo che dà ragione all’ente su tutta la linea, smontando l’impianto difensivo dei gestori dello stabilimento.

I ricorrenti assumevano la non necessità di sanatoria per le opere realizzate in base al progetto approvato dalla Capitaneria di Porto, stante la presenza di un “nucleo c.d. storico” antecedente alla Legge n. 765/1967 e quindi non bisognevole di permesso di costruire. Tale assunto è stato ritenuto infondato perché il Tar, con sentenza n. 1612/2019 (non sospesa dal Consiglio di Stato), aveva già acclarato che “Ancora, non risulta provata l’esistenza di un nucleo originario di opere realizzate prima dell’anno 1967 in forza di regolare provvedimento di assenso da parte dell’Amministrazione comunale. Né risultano essere state rilasciate le autorizzazioni di cui all’art. 55 del Codice della Navigazione. Infine, parte delle opere è realizzata su terreno di cui il sig. Cariulo non risulta essere neppure proprietario. […] Vieppiù considerando che anche ove vi fosse la presenza di un nucleo storico, antecedente l’anno 1967, ciò non esimerebbe la Società dal richiedere, i necessari titoli edilizi per le opere edilizie successivamente realizzate”.

In relazione all’ulteriore rilievo espresso dal Comune in ordine alla mancata dimostrazione del titolo di proprietà, basti rilevare – ricorda il Tar – quanto di recente espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n.20/2021, con la quale si è affermato quanto segue:

“la sentenza gravata (del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, Sezione Prima, n. 02096/2013) ha respinto il ricorso osservando:

– “che il sig. Cariulo non può dirsi titolare del bene (a nulla rilevando la sua asserzione di averlo comprato dal proprietario, senza formalizzare l’accordo con atto pubblico, poiché l’area appartiene, per legittimo acquisto, al sig. Vantaggiato)”;

– “che l’intero stabilimento è stato abusivamente realizzato (cfr. la relazione istruttoria del 6/10/2004: doc. 5 della produzione del Comune di Brindisi), in epoca non lontana, atteso che nessuna opera insisteva sull’area nel 1981, come da aerofotogrammetria esibita dal Comune (doc. 10), non contestata…”.

Nel primo motivo di appello – prosegue il Tar – si deduce inoltre che le opere in questione, in quanto realizzate anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 765/1967, non necessitavano di titolo abilitativo edilizio, e che anche l’odierna appellante avrebbe un valido titolo di acquisto dell’area in questione (in merito alla proprietà esisterebbe un contenzioso relativo all’intervenuto acquisto per usucapione).

L’appellante non supera tuttavia il riferimento alla aerofotogrammetria, se non contestando che la data alla stessa riferita dall’amministrazione comunale (1981) non sarebbe rilevante per il solo fatto che proviene dalla controparte.

Inoltre, a sostegno del gravame, produce documentazione relativa all’esercizio dello stabilimento balneare anche in anni precedenti (la prima concessione demaniale è del 1967): ma anche tali emergenze non appaiono decisive, perché dimostrano l’esistenza della gestione dello stabilimento, ma non anche delle opere di cui si controverte.

Quanto alla proprietà, a fronte del titolo vantato dal controinteressato, legittimamente valutato come tale dell’amministrazione, la mera affermazione dell’esistenza di un acquisto per usucapione rimane sul piano labiale, essendo generica e non accertata giudizialmente.

L’infondatezza delle censure relative alla titolarità dell’area su cui insistono le opere oggetto del provvedimento, ed all’epoca di costruzione delle stesse, rende irrilevante l’esame degli ulteriori motivi, dal momento che tali profili risultano assorbenti in punto di legittimità, e doverosità, del provvedimento impugnato.

In ogni caso, indipendentemente dalla suindicata circostanza, il provvedimento di diniego risulta fondato anche sul rilievo, peraltro neppure contestato, che la zona ove ricade l’immobile risulta tipizzata dal vigente P.R.G. come “E agricola”; anche tale rilievo costituisce, pertanto, sufficiente ragione giustificatrice del ritenuto contrasto del progetto con la strumentazione urbanistica, stante l’obiettiva (per quanto implicita) non compatibilità del progetto (stabilimento balneare) con l’uso agricolo del terreno.

A  tanto aggiungasi – concludono i giudici – che la circostanza che lo stabilimento balneare fosse identificabile su fotografia aerea sin dal 1979 (limitatamente al nucleo originario), non prova che lo stesso (quanto al suo nucleo storico e tanto meno quanto alle opere oggetto dell’impugnato diniego ex art.36 D.P.R.380/2001) fosse presente antecedentemente la Legge n. 765/1967.