Sentiti l’Assessore all’Istruzione, l’Assessore alla salute, il Presidente della Regione
EMANA
la seguente ordinanza
1. Con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
2. Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata;
3. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado ammettono in presenza tutti gli studenti che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, nel limite del 50% della popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola classe;
4. I dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. attuano l’allegato
Piano Vaccinale degli operatori scolastici entro la data di scadenza
della presente ordinanza e comunicano al Dipartimento della Salute della Regione Puglia e all’Ufficio Scolastico regionale il grado di copertura vaccinale raggiunto, affinché i singoli Istituti scolastici, per disposizione del Dirigente scolastico, possano ritornare all’attività
didattica in presenza, una volta completate le vaccinazioni dei
rispettivi operatori scolastici che ne abbiano fatto richiesta;
5. Le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della
settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della
Salute, attraverso la procedura predisposta sulla
piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid.
6. Le istituzioni scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso.
La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale;
viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.