In Puglia parrucchieri ed estetiste aperti dal 18 maggio, ma solo su appuntamento
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato in serata un’ordinanza (num. 226) in materia di attività dei centri estetici, di bellezza, inclusi i saloni di acconciatura, con efficacia dal 18 maggio 2020 sino al 01 giugno 2020.
Lo ha fatto al termine dell’incontro con i rappresentanti pugliesi di parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza, al quale ha partecipato anche il prof. Pier Luigi Lopalco che ha illustrato le linee guida del provvedimento.
“Questa ordinanza è il frutto di un approfondito lavoro – ha detto Emiliano – Il professor Lopalco ha esaminato le proposte delle organizzazioni datoriali e sindacali, ha effettuato sopralluoghi tecnici nei centri estetici e di acconciatura e questo proficuo lavoro di squadra ha portato alle prescrizioni che consentiranno a questi esercizi di riaprire il 18 maggio nella massima sicurezza per operatori e i clienti”.
È consentita l’attività da parte degli esercizi di servizi estetici (codice
ATECO 96.02.03), servizi di bellezza (codice ATECO 96.02.02), saloni di
acconciatura (codice ATECO 96.02.01) a condizione che il servizio venga
svolto per appuntamento, assicurando il rispetto delle misure generali per la
prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento
fisico, l’igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli
ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il
distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure
specifiche di seguito stabilite.
L’attività è consentita a condizione che il titolare dell’esercizio abbia posto in
essere le indicazioni previste dal Documento INAIL richiamato in premessa
nonché dai Protocolli condivisi allegati al D.P.C.M. 26/04/2020 se ed in
quanto applicabili alle tipologie di attività di cui alla presente Ordinanza.
Art. 3
Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi
da contagio COVID-19, i titolari degli esercizi di servizi di cui all’art. 2 che
intendono operare ai sensi della presente Ordinanza, devono:
a) seguire una scrupolosa igiene personale prima di recarsi sul posto di
lavoro, procedendo ad una completa detersione del corpo, compresi i
capelli;
all’inizio di ogni turno di lavoro, assicurare che agli operatori sia misurata
la temperatura corporea e, nel caso di temperatura superiore a 37,5 C°,
assicurare che l’operatore abbandoni immediatamente il luogo di lavoro
con rientro a domicilio e che lo stesso si rivolga alle autorità sanitarie per
l’attivazione delle procedure di isolamento, come previste per legge;
c) all’inizio di ogni turno di lavoro, assicurare che gli operatori indossino
una divisa pulita che dovrà essere cambiata ad ogni turno;
d) osservare il divieto, per gli operatori, di consumare pasti all’interno dei
luoghi di lavoro;
e) assicurare che tutti gli operatori indossino una mascherina tipo chirurgico
per tutto il turno di lavoro; in caso di trattamenti che prevedano il contatto
con il cliente o l’avvicinamento ad una distanza minore di un metro, è
obbligatorio indossare, oltre alla mascherina, occhiali e/o visiera
protettiva;
f) assicurare che tutti gli operatori indossino una mascherina di tipo FFP2
senza filtro se l’attività in questione non consente di far indossare al
cliente una mascherina chirurgica (es. taglio della barba, trattamenti
estetici nella zona del naso o della bocca); le mascherine con filtro non
devono essere mai utilizzate;
g) assicurare che, prima di indossare la mascherina FFP2, l’operatore abbia
cura di detergersi accuratamente le mani; analoga operazione deve essere
effettuata alla fine dell’utilizzo che non può essere superiore al turno di
lavoro; gli occhiali e la visiera potranno, invece, essere riutilizzati
avendone cura di prevedere la loro detersione e sanitizzazione prima e
dopo l’utilizzo;
h) assicurare che, ad inizio turno, l’operatore proceda ad un accurato
lavaggio delle mani con acqua calda e sapone e successiva disinfezione
con applicazione di gel idroalcolico; una scrupolosa igiene delle mani
dovrà, comunque, essere praticata durante tutta l’attività lavorativa;
i) assicurare che, fra un cliente e l’altro, sia sempre praticata la disinfezione
con gel idroalcolico delle mani;
j) assicurare che sia apposto, in prossimità del lavabo, un cartello con le
istruzioni sul corretto lavaggio delle mani, secondo quanto raccomandato
da OMS e Ministero della Salute;
k) assicurare che l’operatore abbia cura di non portarsi mai le mani sul volto,
con particolare riferimento a bocca e occhi senza prima averle lavate e
disinfettate;
assicurare che debba essere garantita l’igienizzazione dei servizi e delle
postazioni per ogni nuovo cliente; tutte le superfici da trattare dovranno
essere preliminarmente sottoposte ad una accurata pulizia attraverso
l’utilizzo di acqua e detergenti comuni per eliminare l’eventuale presenza
di materiale organico; successivamente, dovranno esser utilizzati, ai fini
della disinfezione, prodotti a base di cloro (es. l’ipoclorito di sodio 0,1%)
sia disinfettanti a base alcolica (alcol etilico al 70%); per i servizi igienici
(gabinetto, doccia, lavandini) si possono utilizzare disinfettanti a base di
cloro attivo fino allo 0,5%; tutti i dispositivi elettronici (es. touchscreen,
tastiere, bancomat, cornetta del telefono) possono essere disinfettati
utilizzando salviette o spray contenenti alcol etilico al 70% e
successivamente asciugati per evitare l’accumulo di liquidi;
m) assicurare che gli operatori dei centri estetici utilizzino camici/grembiuli
monouso e soprascarpe monouso o ciabatte monouso o autoclavabili;
n) assicurare, per i centri di estetica, l’accurata detersione dei lettini con
prodotti a base di cloro o alcool denaturato, ed arieggiamento della cabina
dopo ogni trattamento,
o) laddove possibile, assicurare di utilizzare materiali monouso; qualsiasi
altro materiale deve essere correttamente disinfettato e/o sterilizzato;
p) gli esercenti devono mantenere la lista giornaliera dei clienti da esibire a
richiesta da parte delle autorità sanitarie in caso di attività di contact
tracing da effettuarsi per i casi previsti dalle circolari del Ministero della
Salute.
Gli esercenti devono, altresì, garantire che, prima della riapertura, si sia
proceduto alla manutenzione degli impianti di condizionamento, in base alle
indicazioni fornite dai produttori e/o dai responsabili incaricati.
In prossimità dell’entrata del locale, deve essere disponibile un dispenser
automatico contactless di gel idro-alcoolico che dovrà essere utilizzato per
igienizzare le mani all’ingresso e all’uscita dal locale da ogni cliente.
Il cliente è tenuto a riporre eventuali giacche e soprabiti in un armadio o
attaccapanni posto in prossimità dell’entrata. Non devono essere presenti nel
locale riviste o libri ad uso dei clienti.
Gli esercenti devono fornire al cliente, all’ingresso del locale, una mascherina
chirurgica da indossare obbligatoriamente durante tutte le attività che lo
permettano. Se il cliente indossa una propria mascherina, dovrà essere
invitato a sostituirla con quella nuova fornita dall’operatore.