Operatori sanitari esposti a rischi: la Cgil diffida l’Asl
BRINDISI – Questa OS, nel prendere visione della direttiva n°1525 del 16 03 2020 del Dipartimento della Promozione della Salute della Regione Puglia, ritiene doverose alcune considerazioni di carattere generale e speciale nel merito della evidente correlazione tra la tutela della salute, sicurezza sul lavoro e la gestione del rischio clinico, correlazione ancora più pregnante e critica nella gestione di epidemie e pandemie.
È dimostrato scientificamente che gli agenti patogeni sono più trasmissibili quando i pazienti sono più malati, cioè quando sono ricoverati, e specialmente quando si diffondono in microcomunità chiuse, quali sono, appunto, gli ospedali e le strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali; questi due fatti rendono ragione del rischio aumentato sia dei pazienti non infetti sia degli operatori sanitari di rimanere contagiati e, conseguentemente, di ammalarsi con il corollario, da non sottovalutare, che ogni sanitario che si ammala equivale ad una struttura che va in sofferenza e chiude e a pazienti che non ricevono assistenza. Non è un caso, invero, che in data 30 gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Risulta di tutta evidenza, quindi, che le misure di controllo delle infezioni ospedaliere sono mandatorie per bloccare l’epidemia, ora pandemia da SARS COV2. E lo sono, anche, per abbattere il rischio di contagio degli operatori sanitari, rischio riconosciuto quale rischio professionale dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro (Titolo X – Esposizione ad agenti biologici – del d.lgs 81/2008 e s.m.i. ) tant’è che con la Circolare n. 0005443 del 20.02.2020, il Ministero della Salute ha dettato misure specifiche ed ulteriori rispetto a quelle già esistenti in materia di utilizzo dei DPI per il personale sanitario e di precauzioni standard di “biosicurezza”. In particolare, la circolare in parola prevede espressamente che “il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti”.
Rilevato che
• sebbene nella maggior parte dei casi appaiano sufficienti le misure standard – isolamento di coorte dei contagiati e dei malati e utilizzo di DPI, tra cui mascherine filtranti FFP2 – , per tutti i pazienti sottoposti alle procedure che generano aerosol – quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’esecuzione di tamponi mucocutanei, FBS, prelievo BAL, raccolta espettorato bronchiale, posizionamento DT, assistenza ventilatoria in maschera manuale o meccanica, IOT, VAM, etc – occorrono misure più stringenti in termini di ambienti (pressione negativa, ad esempio), DPI (tuta integrale idrorepellente, calzari adeguati, occhiali o visiera integrali, mascherina sempre FFP3, doppio paio di guanti, etc.), formazione del personale sanitario dedicato alla vestizione e svestizione, possibilmente assistito in tali manovre;
• in nessun ambiente dell’ASL BR esiste la possibilità di isolare a pressione negativa i pazienti,
• l’uso dei suddetti DPI durante le manovre che generano aerosol non da garanzie assolute di azzeramento del rischio professionale degli operatori sanitari;
• in nessun ambiente ospedaliero o sanitario e sociosanitario territoriale o ambulanza è davvero possibile mantenere le distanze tra operatori e tra operatori ed utenti;
• le mascherine chirurgiche non sono DPI ma presidii medici,
appare irrazionale, spregiudicato e pericoloso, sia nei confronti del contenimento della pandemia sia nei confronti dei lavoratori, abbassare la riduzione del rischio professionale:
• controindicando la protezione respiratoria per gli operatori sanitari non impegnati in assistenza diretta ai pazienti o che si trovino ad oltre 1 metro dai suddetti, visto che i suddetti operatori agiscono nelle microcomunità a più elevato rischio di contagio, l’ospedale e le strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali , e considerato, inoltre, che oramai ogni utente dell’ospedale è da considerarsi a rischio di contagio;
• avallando o indicando apertamente l’utilizzo, nelle procedure generanti droplets, di mascherine FFP2 che, come da evidenze scientifiche, proteggono di meno e per meno tempo delle FFP3;
Indicazioni che palesemente aggravano la perdurante violazione di una buona norma etica quale è il principio «in dubio pro malo» in base al quale la direzione strategica aziendale avrebbe dovuto e dovrebbe pensare al peggio per proteggere persone e operatori al meglio.
Indicazioni che cristallizzano la mancanza di una buona strategia riassumibile nella formula «si vis pacem para bellum» in base alla quale la direzione strategica aziendale avrebbe dovuto ‘armare’ l’azienda per tempo.
Indicazioni ancor più esecrabili e vergognose se considerate alla luce della comunicazione aziendale che oscilla tra il narcisismo digitale del DG manifestato con la sua lettera strappalacrime, la violenza dei richiami al dovere dei dipendenti di non divulgare notizie relative alla condotta aziendale (nota aziendale prot. n°22220), l’aberrante procedura di pre-autorizzazione burocratico-politica delle DMPO circa l’esecuzione dei tamponi per sospetto COVID-19 ai dipendenti che appare più una procedura di sorveglianza e punizione più che una tutela del personale così come previsto dalla normativa(nota aziendale Prot. n°21944 del 17 03 2020 richiamata dalla DMPO “A. Perrino” con nota prot n°22529:).
Pertanto, la scrivente OS, considerando che
• il lavoro comportante un contatto continuativo col pubblico, o con colleghi, tra i quali è probabile la presenza di soggetti contagiosi, espone il singolo dipendente ad un rischio biologico che attiene alla posizione di garanzia del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e D.lgs. n. 81/2008 (articoli 271 e 272);
• il rischio da Coronavirus (Sars-CoV-2), per i lavoratori esposti a possibile contagio nel luogo di lavoro, ha natura di rischio professionale e, come tale, deve essere oggetto della valutazione dei rischi
da parte del datore di lavoro, nonché di conseguente individuazione di istruzioni finalizzate alla prevenzione e protezione, e di DPI necessari e adeguati; si ricorda che in base al Titolo X – Esposizione
ad agenti biologici – del d.lgs 81/2008 e s.m.i., vi sono precisi obblighi in capo al datore di lavoro in riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori tra cui misure tecniche, organizzative, procedurali, igieniche, di emergenza, di informazione e formazione, di sorveglianza sanitaria con riferimento ad una formale valutazione dei rischi che deve necessariamente tenere conto (art. 271, c. 1, d.lgs. 81/2008) “delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio”, come è l’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2;
• l’inosservanza di tale obbligo assume rilevanza penale, come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (v. fra le tante, Cassazione Penale, Sez. 3, 27 luglio 2017, n. 37412);
CHIEDE
• adeguati approvvigionamento e distribuzione dei DPI secondo le reali indicazioni scientifiche;
• l’approvvigionamento della tecnologia per la diagnosi di COVID-19;
• la sorveglianza sanitaria automatica e di routine degli operatori coinvolti nell’assistenza diretta ai contagiati da COVID-19;
• l’apertura dei posti letto di rianimazione del P.O. di Francavilla Fontana, previsti dagli ultimi piani di riordino, con personale dedicato;
• l’adozione di ogni misura finalizzata al completamento dei lavori di restauro nella rianimazione del AO Perrino;
• l’apertura di posti letto di rianimazione in cui allocare pazienti con sospettaSARS COVID-19 in ventilazione meccanica invasiva;
• l’individuazione di ambienti specifici in cui allocare i pazienti con sospettaCOVID-19 in respiro spontaneo;
• l’attivazione dei canali istituzionali per il necessario coinvolgimento della sanità privata accreditata nella risposta a tale pandemiacome previsto dal decreto legge ‘cura Italia’;
• l’esclusione dall’assistenza diretta ai contagiati e malati degli operatori sanitari a maggior rischio di forme gravi e complicate di SARS COVID-19 (ovvero lavoratori con una o più comorbilità);
• l’assunzione di personale sanitario, previo eventuale rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, come previsto dai recenti decreti legislativi;
• l’istituzione di un gruppo aziendale di studio ovvero una “task force” che includa i professionisti coinvolti nella risposta (Anestesisti Rianimatori, Pneumologi, Infettivologi, Medici di MECAU, Medici SEU118) e nella organizzazione di tale risposta all’epidemia (Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Direttore RSPP, Direttore UOC Rischio Clinico, Direttore DSS, Direttore Dipartimento Gestione del Farmaco, Direttore Area Gestione Patrimonio, Direttore URP);
In assenza di misure adeguate, in tempi certi e veloci, finalizzate alla risoluzione di quanto sopra richiesto, la scrivente OS
DIFFIDA
l’ASL BR a rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e all’art. 2087 c.c. in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, con avviso che, in difetto, saranno intraprese le opportune iniziative legali a tutela dei propri iscritti, ivi incluse le dovute segnalazioni all’Autorità giudiziaria e ai competenti servizi ispettivi del lavoro.
E, contestualmente,
CHIEDE
che Sua Eccellenza Prefetto della provincia di Brindisi, che legge per conoscenza, ponga cortesemente in essere ogni provvedimento ritenga utile per la tutela della salute, della sicurezza sul lavoro e della gestione del rischio clinico nell’ASL BR come cardini della difesa della popolazione dalla pandemia in atto.
Il Segretario Generale CGIL f.to Antonio Macchia
Il Segretario Generale FP CGIL f.to Pancrazio Tedesco
IL Res.FP CGIL Medici
e Dirigenza Sanitaria f.to Cristian Luca Ghezzani