Brindisi FC: respinto il ricorso contro la penalizzazione di 12 punti. La società: ” Si continua a pagare gli effetti della passata gestione”
Il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso presentato dalla Brindisi FC contro la penalizzazione di 12 punti, a causa di una serie di inadempimenti che si sono accumulati sotto la precedente gestione.
Questo il comunicato della società: “Il Brindisi FC continua a pagare gli effetti della passata gestione. L’ombra lunga delle inadempienze non smette di investire l’attuale cammino della squadra, costretta a fare i conti con la pesante eredità della scorsa stagione. Il Collegio di Garanzia del Coni ha infatti respinto il ricorso presentato dalla società biancazzurra in merito alla penalizzazione di 6 punti inflitta prima dell’inizio del campionato. La pronuncia ha confermato la sentenza emessa dalla Corte federale d’appello lo scorso mese di agosto mantenendo invariata la posizione della squadra a -4 punti in classifica.
La sanzione originaria era stata imposta per inadempienze relative al mancato pagamento entro lo scorso 18 marzo delle ritenute Irpef e dei contributi Inps e per la mancata o ritardata corresponsione degli emolumenti dovuti a propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2024, imputabili alla passata gestione che torna a scaricare sull’attuale errori e mancanze amministrative. Questo fardello, ereditato con inevitabile impatto, segna un ostacolo oggettivo per la società, costretta a sopportare problematiche non ascrivibili all’attuale dirigenza. Tuttavia, nonostante l’amarezza per la decisione, la società conferma il proprio impegno a lavorare con determinazione, cercando di recuperare il terreno perso e di ridare fiducia a una piazza che merita trasparenza e solidità. Lo staff tecnico e la squadra lavoreranno con immutate motivazioni in vista dei prossimi impegni di campionato, con l’intento di risalire la classifica e conquistare ancora più fiducia da parte dei tifosi”.
Ecco quanto era stato presentato dalla società il mese scorso.
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla S.S. Brindisi Football Club S.r.l. contro la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC avverso la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della FIGC n. 0021/CFA-2024-2025 (Registro procedimenti n. 0008/CFA/2024-2025 – Registro procedimenti n. 0009/CFA/2024-2025), depositata completa di motivazioni il 27 agosto 2024 e comunicata in pari data, con la quale sono stati respinti i reclami proposti dalla società ricorrente avverso le decisioni del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0013/TFNSD/2024-2025 del 17 luglio 2024 (che ha irrogato, a carico della S.S. Brindisi F.C. S.r.l. la penalizzazione di 4 punti, oltre € 2.000,00 di ammenda) e n. 0015/TFNSD/2024-2025 del 22 luglio 2024 (che ha irrogato, a carico della suddetta ricorrente la penalizzazione di 2 punti, oltre € 2.000,00 di ammenda); nonché avverso tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla decisione impugnata.
La vicenda trae origine dai deferimenti (prot. 28848/988pf23-24/GC/gb e prot. n. 28848/987pf23-24/GC/gb) spiccati, a seguito di segnalazioni della CO.VI.SO.C, dalla Procura Federale della FIGC, a carico, tra gli altri, della S.S. Brindisi Football Club S.r.l., per la violazione dell’art. 85, lett. C), par. V, delle NOIF, in ordine all’asserito mancato pagamento, entro il termine del 18 marzo 2024, da parte della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2024, nonché alla asserita mancata o ritardata corresponsione degli emolumenti dovuti a dei tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2024.
La Società ricorrente, S.S. Brindisi Football Club S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, di riformare la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della FIGC n. 0021/CFA-2024- 2025 del 27 agosto 2024 e, pertanto:
– di annullare l’impugnata decisione, secondo quanto previsto dall’art. 62 del CGS CONI, con totale cancellazione della sanzione statuita a suo carico;
– di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla decisione impugnata;
– in subordine, di ridimensionare sensibilmente la punizione irrogata nei suoi confronti in sede endofederale, contenendola nella misura al massimo di 2 punti di penalizzazione, ovvero rimodulandola secondo giustizia ed equità.