Tribunale Federale Nazionale: le decisioni disciplinari sul Brindisi Calcio rinviate al prossimo 11 luglio
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, letta l’istanza depositata dal legale dei deferiti e ritenuto di accoglierla, rinvia la trattazione del procedimento all’udienza dell’11 luglio 2024, ore 10:30, in modalità videoconferenza, con sospensione dei termini ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. d), CGS CONI e con salvezza dei diritti di prima udienza.
Il mese scorso il Brindisi era stato deferito per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV) delle N.O.I.F. e per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 33, comma 4, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. V) delle N.O.I.F. (a titolo di responsabilità diretta e a titolo di responsabilità propria per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore. Con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del C.G.S. per le condotte ascritte alla società nell’ambito di altro procedimento disciplinare).
L’amministratrice unica del Brindisi era stata deferita per violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV delle N.O.I.F.: (“per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 18 marzo 2024, al pagamento in favore dei tesserati degli emolumenti netti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024”) e per violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle N.O.I.F. (“per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 18 marzo 2024, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024”.