BRINDISI – Il Tar di Lecce ha respinto l’istanza cautelare di Teknoservice (arrivata seconda in graduatoria dietro a Teorema nella gara per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti) di sospensiva di tutti gli atti e provvedimenti adottati nel corso della procedura per l’affidamento dell’appalto. Il Tar ha ritenuto che «ad una sommaria delibazione propria della presente fase, difettino i requisiti richiesti dalla legge per la concessione della tutela cautelare». Ha ritenuto in particolare che «le dedotte omissioni dichiarative appaiono ininfluenti con riferimento all’art. 80 del d.lgs. 50/2016». Le ragioni risiedono nel fatto che «la rilevanza temporale dei rinvii a giudizio e delle vicende penali riguardanti il legale rappresentante dell’ausiliaria e della controinteressata, per costante orientamento della giurisprudenza europea e nazionale, si esaurisce nell’arco di un triennio, essendo l’operatore economico dispensato dal dichiarare circostanze più risalenti che, pertanto, ai fini della formulazione del giudizio di affidabilità, sono irrilevanti». Inoltre, «le dedotte inadempienze contrattuali ed applicazioni delle relative penali nell’ambito delle commesse pubbliche affidate alla ausiliaria, non appaiono superare la soglia della rilevanza ai fini dichiarativi, essendo stato prodotto un certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante». E ancora, «la sottoposizione dell’ausiliaria ad amministrazione giudiziaria, peraltro revocata più di un anno prima che fosse indetta la procedura di gara in argomento, non sembra porre un obbligo dichiarativo dell’offerente la cui omissione possa essere valutata in termini di legittima esclusione, così come irrilevante appare l’omessa dichiarazione del piano di risanamento, sottoscritto dalla odierna controinteressata in data precedente al termine di presentazione della domanda di partecipazione, in conformità al principio per cui oggetto dell’obbligo dichiarativo sono soltanto le informazioni astrattamente idonee a porre in dubbio l’affidabilità professionale dell’operatore economico, da individuarsi sulla base di un criterio di ragionevole esigibilità, dovendosi in tal senso intendere solo quelle espressamente previste come tali dal Codice dei contratti e dalla lex specialis di gara». Quanto agli accordi di ristrutturazione del debito, poi, «secondo consolidato orientamento ed in virtù del principio delle tassatività delle cause di esclusione – prosegue il Tar – non è preclusa la partecipazione alle gare per appalti pubblici ad una impresa che abbia presentato ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti con i creditori. Nel caso di specie, l’accordo è stato peraltro omologato dal Tribunale in data 14 dicembre 2022, e dunque in data antecedente all’indizione della procedura in argomento». Infine, «con riferimento al dedotto discostamento dell’offerta tecnica della controinteressata dai requisiti minimi richiesti dal capitolato speciale di gara, l’offerta di contenitori rigidi riutilizzabili in luogo dei sacchetti di carta non appare rappresentare un aliud pro alio, bensì una diversa esecuzione della medesima prestazione».
Da domani, pertanto, partirà la nuova era targata Teorema.