BRINDISI – La spinosa vicenda delle dimissioni del vice presidente del consiglio comunale di Brindisi e delle conseguenze di tali dimissioni sulla permanenza in carica del presidente nasce da una norma statutaria.
Lo statuto del comune di Brindisi prevede una unica votazione per entrambe le figure.
Chi pensò l’art. 18 dello statuto (non modificato in sede di revisione) creò un meccanismo per garantire che ad un presidente di maggioranza corrispondesse un vice di minoranza o viceversa.
L’attuale regolamento (ed anche la bozza del nuovo) tengono conto di questa disposizione e prevedono una sorta di decadenza del presidente (che resta in carica fino alla nuova votazione) in caso di dimissioni del vice, nel rispetto del predetto principio di garanzia delle opposizioni.
Tali disposizioni non sono perfettamente conciliabili con il Tuel che disciplina come obbligatoria la figura del presidente del consiglio comunale e come precaria e facoltativa quella del vice.
Ciò però non consente di disapplicare lo statuto ed il regolamento poiché una volta adottata una specifica previsione, l’ente locale deve attenersi ad essa “… essendo ben noto come una pubblica amministrazione non possa disapplicare le regole da essa poste, se non previo ritiro ed ancorché illegittime”. (Consiglio di Stato 3357/2009).
Sarebbe auspicabile una modifica dello Statuto per evitare tali problematiche in futuro con conseguente adeguamento della bozza del nuovo regolamento.
Post Gianluca Serra