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Superbonus 110%: delibera annullabile se non è previsto nell’ordine del giorno
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Superbonus 110%: delibera annullabile se non è previsto nell’ordine del giorno

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É annullabile per violazione dell’art. 66 disp. att. c.c. la delibera condominiale se contiene la discussione di un argomento non previsto nell’ordine del giorno indicato nella lettera di convocazione. Nello specifico, l’omessa individuazione nella predetta del punto relativo allo studio di fattibilità sui lavori oggetto di super bonus comporta un’irregolarità che inficia in modo significativo il processo di formazione della volontà dell’assemblea, da un lato impedendo in capo ai condomini una scelta consapevole in ordine alla partecipazione all’assemblea, e dall’altro non consentendo agli stessi la possibilità di approfondire, in fase precedente all’assemblea, tale aspetto.

IL CASO
Con atto di citazione regolarmente notificato un condomino impugnava una delibera assembleare nella parte in cui aveva a oggetto un argomento non specificatamente menzionato nella lettera di convocazione dell’assemblea; nello specifico la parte del deliberato oggetto d’impugnazione riguardava lo studio di fattibilità sui lavori oggetto di Superbonus.

Il Condominio seppur regolarmente evocato in giudizio rimaneva contumace.

La causa istruita documentalmente è stata decisa dal tribunale con l’accoglimento della domanda di parte attrice e l’annullamento della delibera nella parte oggetto d’impugnazione, il tutto con il favore delle spese e competenze.

Il decisum si contraddistingue per delle questioni giuridiche sia di carattere sostanziale che processuale e, precisamente sotto il primo aspetto in merito agli effetti della violazione dell’art. 66 disp. att. cc. e il secondo in merito all’ interpretazione e applicazione dell’art. 116 c.p.c.

Orbene, ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c. comma 3, introdotto dalla L. n. 220/2012, i condomini hanno diritto di essere previamente informati sulle questioni che saranno trattate e discusse in assemblea, al fine di potervi partecipare con cognizione di causa; onde per cui, l’avviso di convocazione deve, pertanto, contenere l’elenco dei temi da trattare all’ordine del giorno.

Temi quest’ultimi che sono in parte determinati dalla legge, vedasi la discussione dell’assemblea ordinaria annuale sul rendiconto di gestione, e in parte possono essere richiesti dai condomini o dall’amministratore, giusto art. 66 primo comma disp. att. C.c.

Giurisprudenza e dottrina affermano che non è necessaria una analitica e dettagliata specificazione dei temi da trattare, essendo sufficiente una schematica indicazione, purché chiara, esauriente e comprensibile.

Ed invero, affinché una delibera possa ritenersi valida è necessario che l’avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione (Cass. civ. sez. II, n. 21966/2017).

Pertanto, in considerazione della ratio dell’avviso di convocazione, al fine di soddisfare compiutamente il diritto d’informazione dei condomini circa l’oggetto della delibera non è necessario allegare all’avviso la documentazione a supporto, atteso che per assolvere agli oneri imposti dalla legge di specificità e chiarezza dell’ordine del giorno e soddisfare il diritto d’informazione dei condomini è sufficiente l’indicazione della materia su cui deve trattare la discussione e la votazione; di contro, è onere del condomino, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l’amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copie a proprie spese.

Precedentemente (per completezza espositiva), in difetto di una analoga prescrizione quale quella ora contenuta nel richiamato art. 66 disp. att. c.c. comma 3, si riteneva applicabile in materia di condominio di edifici la disposizione dell’art. 1105, comma 3, c.c., la quale stabilisce che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non necessitando che nell’avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea.

Di certo, v’è da dire che l’omessa indicazione nell’ordine del giorno di un argomento, poi comunque deliberato, non può essere sollevata dal condomino dissenziente, se preventivamente non ha eccepito in assemblea stessa l’irregolarità della convocazione.

Nel caso di specie, l’attrice alla luce del contenuto dell’avviso di convocazione che conteneva solamente: “atto di citazione contro condominio da parte della Sig.ra G. in merito al risarcimento dei costi sostenuti in ragione dell’annullamento della delibera del 26/10/2020; discussioni ed eventuali deliberazioni in merito, compreso conferimento incarico all’amministratore per rappresentare il condominio”, aveva ritenuto di non partecipare all’assemblea.

Ergo, correttamente la predetta ha avuto l’interesse a impugnare la predetta delibera, nel momento in cui si è accorta che il deliberato non era corrispondente al contenuto dell’avviso, e ciò in quanto, come correttamente rilevato dal tribunale, richiamando la pronuncia della Cassazione n. 11214 del 2013: “l’interesse all’impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell’assemblea condominiale, ai sensi dell’art. 1137 c.c., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell’ente di gestione , suscettibile di eventuale pregiudizio”.

A ogni buon conto, l’accertamento della completezza o meno dell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale – nonché della pertinenza della deliberazione dell’assemblea al tema in discussione indicato nell’ordine del giorno presente nel relativo avviso di convocazione – è rimesso all’apprezzamento del giudice del merito sindacabile in sede di legittimità solo se non adeguatamente motivato.

Da quanto precede discende che: “nell’avviso di convocazione, non deve essere prefigurato il risultato dell’esame del punto da parte dell’assemblea della discussione conseguente e dello sviluppo di questa. Ciò che conta è che l’interessato sia messo in condizione di desumere dall’avviso ricevuto quale oggetto della discussione sarà trattato in sede assembleare, in ordine al quale è sufficiente un succinto e schematico richiamo purché esauriente e comprensibile” (Sentenza n. 221/2021 Tribunale di Genova richiamata dal Tribunale di Cassino con la sentenza n. 1192/21).

Ciò posto, l’attrice, nel caso in esame, ha allegato che l’ordine del giorno non era conforme alla delibera assunta dall’assemblea; più precisamente, ha eccepito che il secondo punto dell’ordine del giorno presente nella deliberazione, oggetto di discussione e votazione, non era previsto nell’avviso di convocazione. Il motivo di impugnazione è stato correttamente ritenuto fondato dal tribunale.

Infatti, alla luce di quanto suesposto, avuto riguardo alla funzione dell’ordine del giorno, deve ritenersi che, ai fini della sua completezza, gli argomenti da trattare in assemblea devono essere resi noti ai condomini, in modo tale da consentire loro di comprenderne il tenore e l’importanza e di decidere se partecipare o meno all’assemblea e quali istruzioni dare al delegato, nel caso di partecipazione indiretta.

Pertanto, correttamente il Tribunale sul punto ha così statuito: “In primo luogo, rileva quanto sopra esposto in punto di fatto circa l’omessa individuazione, nell’ordine del giorno indicato in lettera di convocazione, del punto relativo allo studio di fattibilità sui lavori oggetto di superbonus risultando quindi provata l’irregolare, rectius incompleta lettera convocazione: tale irregolarità ha inficiato in modo significativo il processo di formazione della volontà dell’assemblea, da un alto impedendo una scelta consapevole in capo ai condomini in ordine alla partecipazione dell’assemblea, dall’altro non consentendo agli stessi (e in primis alla sig.ra, odiernaa ttrice) , la possibilità di approfondire in fase precedente all’assemblea tale aspetto. In secondo luogo, il contenuto della delibera di cui al punto 2 del 10.05.2021 non era meramente programmatico, di puro accertamento o presa d’atto della ricezione dello studio di fattibilità della società … attraverso la citata delibera, era delineato un iter procedimentale particolarmente complesso che, fin da subito, vincolava i condomini a esprimere la propria valutazione, entro dieci giorni dalla ricezione dello studio, in ordine all’eseguibilità dei lavori; inoltre, all’esito della decisione, qualora fosse stata favorevole, l’amministratore avrebbe acquisito la legittimazione a sottoscrivere gli atti della pratica per il super bonus…in altri termini, l’approvazione della delibera indubbiamente mutava i rapporti giuridici tra i singoli condomini e l’ente di decisione, su aspetto particolarmente significativo quale la decisione ”

La pronuncia in commento si contraddistingue anche in merito all’interpretazione e applicazione dell’art. 116 c.p.c.. nei confronti della parte regolarmente citata e non costituita in giudizio. Il tribunale nel caso de quo ha ritenuto la contumacia del convenuto quale elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall’attore.

Orbene, in linea di principio la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, tant’è vero che rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell’obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non escludendo così il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (Cass. n. 22461/2015).

Prova ne sia di quanto testè dedotto il fatto che, specularmente, al convenuto contumace in primo grado e costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall’attore a sostegno della domanda (Cass. n. 14623/09 e Cass. n. 4161/14).

Così come, altrettanto, si può facilmente sostenere che in linea di principio nel nostro ordinamento non sussiste una gerarchia tra i mezzi di prova, ad eccezione dei rari casi di prova vincolante ( basti pensare all’espressione finale presente nell’art. 116 comma 1 cpc “salvo che la legge disponga diversamente”).

Tant’è vero che il giudice, il quale deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, può basare il suo libero convincimento “su una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte” (così Trib. Taranto sentenza 29 marzo 2019).

Questa possibilità discende dal fatto che l’obbligo, che grava sul giudice di verificare d’ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti. Un comportamento, questo, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cass. n. 10268/2002; Cass. n. 4651/2005).

Sennonché, per completezza espositiva, v’è da segnalare giurisprudenza di segno contrario secondo cui: “In linea di principio, la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell’attore, poiché, al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa di controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articoli il contraddittorio. Infatti, la disciplina della contumacia non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall’onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell’articolo 116, primo comma, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace. Nel processo amministrativo, con riferimento alla mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione, deve ritenersi che tale comportamento non possa suffragare la bontà della tesi del ricorrente” Cons. stato, Sez. VI, 06/02/2019, n. 903.

Così anche Corte d’Appello Potenza con la pronuncia n. 217/2016 secondo cui: “l’art. 116 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti. In tal senso, si precisa, tuttavia, che la contumacia di una parte non vale a sollevare la controparte dall’onere della prova ovvero che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace”

La scrivente si trova in linea con quanto, invece, statuito dal Tribunale con la pronuncia in commento, poichè il comportamento processuale o extraprocessuale di una parte può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cass. n. 10268/2002; Cass. n. 4651/2005).

Da quanto precede discende che correttamente il tribunale ha deciso statuendo il seguente principio di direttivo: “ se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazioni dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte( ndr l’art. 115 c.p.c. trova applicazione, infatti, in relazione alla non contestazione delle parti costituite), purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del condominio convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall’esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l’atto di citazione già conteneva nel suo corpo un’analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall’attore.. …Tale conclusione si giustifica a fortiori nella fattispecie in esame in cui il condominio aveva ricevuto in fase precedente al giudizio invito all’incontro di mediazione a cui non aveva aderito”.

Riferimenti normativi: Art. 66 disp. att. c.c. e Art. 116 c.p.c.

(Fonte)

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