Consegna chiavi immobile: ultime sentenze
Il compossessore sostituisce la serratura
Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose, la condotta del compossessore che, sostituendo la serratura della porta di accesso di un immobile e negando la consegna della chiave all’altro compossessore, gli impedisca di accedervi, conseguendo in tal modo il possesso esclusivo del bene medesimo, in difetto del necessario provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Cassazione penale sez. VI, 18/09/2020, n.26741
Rilascio dell’immobile e consegna delle chiavi
Per proporre una domanda, anche se limitata all’an debeatur, occorre che sussista l’interesse ad agire.
Esso va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l’esercizio della giurisdizione l’attore soffrirebbe un danno. Detto interesse, in particolare, è da escludere quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima od accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.
(Nel caso in ispecie, il mancato giudizio sulle domande relative alla dichiarazione di accertamento e dichiarazione dell’illiceità del comportamento circa il rilascio dell’immobile e la consegna delle chiavi, non porterebbe alcun danno all’attrice stessa).
Tribunale Massa, 30/10/2018, n.773
Obbligo di restituzione dell’immobile locato e consegna delle chiavi
L’obbligo di restituire l’immobile locato deve essere adempiuto tramite consegna delle chiavi al domicilio del locatore o con l’incondizionata messa a disposizione del bene. Il locatore può rifiutare un’inesatta riconsegna e, in tal caso, il conduttore è tenuto al pagamento del corrispettivo fino al momento dell’esatto adempimento ai sensi dell’art. 1591 c.c.
(Fattispecie nella quale il Giudicante ha ritenuto inidonea allo scopo la sola comunicazione del conduttore di aver lasciato l’immobile in epoca antecedente alla consegna delle chiavi).
Tribunale Catanzaro sez. II, 07/09/2017, n.1217
Consegna delle chiavi del portone d’ingresso
L’atto divisorio non menziona specificamente locali comuni all’interno dell’immobile oggetto di divisione, limitandosi ad assegnare a ciascuna delle unità immobiliari risultanti dal frazionamento una proporzionale quota di comproprietà condominiale sulle parti, ai sensi dell’art. 1117 c.c.
Tale generico richiamo alle parti comuni non appare tuttavia sufficiente a far ritenere che le parti intendessero costituire in comunione l’unica scala interna dell’originaria abitazione, la quale peraltro è interamente ricompresa nei locali assegnati alla convenuta; né appare dirimente la circostanza che il sottotetto di proprietà dell’attrice risulti così di fatto non raggiungibile, trattandosi di un locale accessorio per l’accesso al quale è possibile ipotizzare soluzioni alternative.
Ne discende che le domande attrici di accertamento della natura condominiale delle predetta scala interna e di condanna della convenuta alla consegna delle chiavi del portone d’ingresso devono essere rigettate.
Tribunale Reggio Emilia sez. I, 17/09/2015, n.1222
Il rifiuto del locatore alla restituzione dell’immobile locato
È legittimo il rifiuto del locatore alla restituzione dell’immobile locato fino a quando il locatario non l’abbia rimesso in pristino e comunque l’offerta non formale della prestazione dovuta è idonea ad escludere la mora del debitore, solo ove si traduca nell’effettiva messa a disposizione del creditore dell’integrale oggetto della prestazione a lui dovuta.
Quindi, una volta che si è accertato che l’immobile, al momento dell’offerta di restituzione, richiedeva notevoli lavori per essere messo in condizioni di “normale utilizzo”, deve ritenersi che sussisteva un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, per cui detta offerta non poteva valere a far escludere la mora del debitore.
Per la riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209 comma 2 del Codice civile, rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207), l’adozione da parte del conduttore di altre modalità purché serie, concrete e tempestive (come ad esempio la convocazione per iscritto del locatore per consegnargli le chiavi dell’immobile e redigere il verbale di consegna) aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.), sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore, circa l’esecuzione della sua prestazione e a produrre ogni altro effetto, connesso alla dichiarazione di volontà da lui espressa sostanzialmente.
L’opposto locatore è legittimato a proporre, a seguito della riconvenzionale dell’opponente di restituzione del deposito cauzionale, la domanda di reconventio in reconventionis in ordine all’accertamento dei danni e del relativo risarcimento.
Tribunale Bari sez. III, 15/05/2015, n.2352
Trasferimento senza consegnare le chiavi dell’immobile
In tema di locazione di immobili, non è consentito al conduttore astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che l’evento sia ricollegabile a fatto del locatore (nella specie si condannava al pagamento del canone di locazione la società conduttrice che, a seguito del crollo del soffitto dell’immobile locato, si era trasferita altrove senza aver però conseguito alla “consegna delle chiavi”, atto attraverso il quale si ha l’effettiva restituzione della cosa locata alla locatrice, sottraendola alla disponibilità della parte conduttrice).
Cassazione civile sez. III, 26/02/2014, n.4563
Condanna al rilascio immediato dell’immobile
Deve dichiararsi risolto il contratto preliminare di locazione con condanna al rilascio immediato dell’immobile, nel caso in cui, avendo le parti previsto che il futuro conduttore entri nell’immediata disponibilità dell’immobile, a seguito della sottoscrizione di detto contratto e della consegna delle chiavi del bene, il futuro conduttore, nonostante il termine essenziale previsto ex art. 1457 c.c. nel preliminare, non abbia mai provveduto a consegnare al locatore i documenti necessari per la stipula del contratto di locazione definitivo, rifiutandosi quindi di sottoscrivere tale contratto, nonché di riconsegnare l’immobile e di corrispondere il dovuto a titolo di locazione del bene. (Nella specie, adibito ad attività di commercio al dettaglio di abbigliamento e riparazioni di sartoria).
Tribunale Pistoia, 11/06/2013, n.38
Riconsegna del bene locato e delle chiavi
Il conduttore adempie all’obbligo di procedere alla riconsegna del bene locato con la riconsegna delle chiavi. Nel caso in cui l’immobile risulti ancora ingombro da masserizie, potrebbero eventualmente essere ravvisati dei profili risarcitori. Tuttavia, la consegna materiale delle chiavi comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale e, con esso, dell’obbligo di corrispondere i canoni di locazione.
Cassazione civile sez. III, 17/01/2012, n.550
Convocazione per iscritto del locatore per consegnargli le chiavi dell’immobile
In tema di riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della complessa procedura di cui agli art. 1216 e 1209 comma 2 c.c., costituita dall’intimazione al creditore di ricevere tale consegna nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207), l’adozione da parte del conduttore di altre modalità purché serie, concrete e tempestive (come ad esempio la convocazione per iscritto del locatore per consegnargli le chiavi dell’immobile e redigere il verbale di consegna) aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.), sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore, circa l’esecuzione della sua prestazione e a produrre ogni altro effetto, connesso alla dichiarazione di volontà da lui espressa sostanzialmente.
Tribunale Catanzaro sez. II, 14/03/2011
La consegna delle chiavi e l’incarico di occuparsi dell’immobile
Il legale di fiducia al quale il proprietario abbia conferito la disponibilità materiale della cosa mediante la consegna delle chiavi e l’incarico di occuparsi dell’immobile (anche attraverso il reperimento di occasioni di vendita), ben può dirsi agire a titolo di detentore nell’interesse altrui, come tale legittimato ex art. 1168, comma 2, c.c. a difendere con l’azione di reintegrazione la detenzione da fatti lesivi di terzi diversi dal possessore.
Tribunale Macerata sez. I, 20/02/2009
Consegna delle chiavi di un immobile concesso in locazione
La consegna delle chiavi di un immobile concesso in locazione ben può essere interpretata come una manifestazione della volontà dei contraenti, di risolvere anticipatamente il contratto (con il conseguente venir meno dell’obbligo del pagamento dei canoni), specialmente ove emerga che il locatore abbia acconsentito a tale dazione e manchino elementi idonei a fornire una diversa ricostruzione degli accordi tra le parti.
Tribunale Bologna sez. II, 08/01/2008, n.31
Compossesso del bene ereditario
La detenzione di un bene da parte di un coerede non priva gli altri coeredi (non detentori) del compossesso del bene ereditario, perché costoro succedono nella stessa situazione possessoria che faceva capo al de cuius, senza necessità di alcun atto materiale di apprensione.
(Nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, nella specie, ritenuto, peraltro, configurabile in termini di spoglio il rifiuto di consegna delle chiavi di un immobile opposto agli altri coeredi dal coerede detentore che aveva altresì impedito loro anche il semplice accesso all’immobile, osservando, ancora, che integra senz’altro gli estremi dello spoglio – tutelabile con l’apposita azione di reintegrazione – l’atto a mezzo del quale il coerede detentore miri, anche senza violenza materiale, a modificare arbitrariamente a proprio vantaggio, ed in danno degli altri coeredi non detentori, la relazione di fatto con il bene, trasformando il compossesso in possesso esclusivo, e conseguentemente escludendo gli altri dalla possibilità di goderne allo stesso modo).
Cassazione civile sez. II, 07/09/2004, n.17988
Convocazione per iscritto del locatore per consegna chiavi immobile
In tema di riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della complessa procedura di cui agli art. 1216 e 1209 comma 2 c.c., costituita dall’intimazione al creditore di ricevere tale consegna nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207), l’adozione da parte del conduttore di altre modalità purché serie, concrete e tempestive (come ad esempio la convocazione per iscritto del locatore e tempestive (come ad esempio la convocazione per iscritto del locatore per consegnargli le chiavi dell’immobile e redigere il verbale di consegna) aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.), sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore, circa l’esecuzione della sua prestazione e a produrre ogni altro effetto, connesso alla dichiarazione di volontà da lui espressa sostanzialmente. (Fonte)
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