Il Comune soccombe, chiesto 1 mln di euro. Dagli uffici comunali: “Gli dobbiamo mezzo milione, ma non in fase di approvazione del piano di riequilibrio”
BRINDISI – Con sentenza n. 1328/2018 il Tribunale di Brindisi condannava il Comune di Brindisi a corrispondere alla sig.ra Francesca Romana DORIA (+ altri) la somma di Euro 296.962,71 a titolo di risarcimento del danno per accessione invertita di alcuni fondi oltre interessi e rivalutazione (e spese di lite).
Avverso detta sentenza proponeva appello il Comune di Brindisi che però veniva rigettato dalla Corte di Appello di Lecce giusta sentenza n. 651/2020.
In data 27/11/2020, perveniva in Comune atto di diffida e messa in mora con cui la sig.ra Francesca Romana DORIA (+ altri) invitavano l’Ente a versare loro la somma complessiva di Euro 1.042.575,62 in virtù delle ridette sentenze civili. In data 30/12/2020 perveniva presso il Comune di Brindisi, da parte della sig.ra Francesca Romana DORIA (+ altri), un ricorso promosso ex art. 112 e seguenti c.p.a., dinanzi al T.A.R. per la Puglia – Sezione di Lecce, a mezzo del quale i ricorrenti chiedevano al T.A.R. di adottare ogni provvedimento utile (tra cui la nomina di un commissario ad acta) affinchè fosse data puntuale esecuzione alla sentenza n. 1328/2018 del Tribunale Civile di Brindisi, confermata dalla sentenza 651/2020 della Corte d’Appello di Lecce; quanto innanzi, al fine di ottenere il pagamento della ridetta somma di Euro 1.042.575,62 (di cui Euro 29.236,00 per spese giudiziali). Con nota in data 29/01/2021, il Settore LL.PP. evidenziava al Settore AA.LL. che l’importo dovuto in forza delle predette sentenze era di soli Euro 570.537,14 (di cui: Euro 538.625,74 per risarcimento danni, Euro 29.382,40 per competenze legali ed Euro 2.529,00 per contributo unificato) e non di Euro 1.042.575,62 (oltre interessi) come ex adverso preteso.
Peraltro, – a detta del Comune – ad apparire infondato ed ingiusto sotto il profilo del calcolo testè citato, il suddetto ricorso avversario si appalesa anche inammissibile in quanto il Comune di Brindisi, giusta deliberazione C.C. n. 2/2020, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all’art. 243bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., il cui comma 4 dispone che: << 4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3. >>.
Poiché al momento la Corte dei Conti non ha espresso né approvazione né diniego rispetto al ridetto piano di riequilibrio finanziario del Comune di Brindisi, si ritiene – dice sempre il Comune – che il prefato ricorso ex art. 112 e seguenti c.p.a. sia comunque inammissibile poiché azionato in violazione della disposizione di cui al comma 4 del predetto art. 243bis del T.U.E.L. (così come peraltro statuito, in casi analoghi, dal T.A.R. Lecce con sentenza n. 270/2017 resa nel giudizio R.G. n. 1409/2016 e con sentenza n. 2005/2016 resa nel giudizio R.G. 673/2016).
Per quanto innanzi, si ritiene opportuno – conclude nella delibera l’Amministrazione comunale – e si propone che il Comune di Brindisi, al fine di tutelare le proprie ragioni, si costituisca e si difenda dinanzi al T.A.R. per la Puglia – Sezione di Lecce nel giudizio R.G. n. 1631/2020 ivi promosso ai sensi dell’art. 112 e seguenti c.p.a. dalla sig.ra Francesca Romana DORIA (+ altri); quanto innanzi, avvalendosi all’uopo degli avvocati interni dell’Ente, Emanuela GUARINO e Monica CANEPA.