In anteprima il documento con le richieste di nuove restrizioni che avrebbe avanzato il Ministro Speranza.
1). Obbligo utilizzo dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto sull’intero territorio
nazionale e raccomandazione per utilizzo all’interno delle abitazioni.
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio
nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di
prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno
delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
2) Eventuale limitazione della partecipazione agli eventi collegati alle celebrazioni di cerimonie
(matrimoni, comunioni, etc.) a un numero massimo di 30 persone, sempre nel rispetto dei protocolli
e delle linee guida già adottati;
3) Divieto assoluto di svolgimento di feste private;
4) Divieto assoluto di svolgimento sport da contatto;
5) Eventuale limitazione di partecipazione ai congressi (individuazione di un numero limite o di percentuale di riempimento);
6) Eventuale limitazione di partecipazione del pubblico agli eventi sportivi nonché agli spettacoli aperti al pubblico (riduzione dell’attuale limite dei 1000 all’aperto e dei 200 al chiuso);
7) Ampliamento dello smart working al 70% – 75%;
8) Eventuale limitazione delle attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), anche da asporto fino alle ore 23.00;
9) Rafforzamento del controllo sul territorio per assicurare il rispetto delle misure previste per gli eventi e le competizioni sportive ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi
sportivi internazionali ‒ è consentita la presenza di pubblico, con il numero massimo di 500 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 100 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle
vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali,
Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le sessioni di
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive
Nazionali è vietato lo svolgimento degli sport di contattogli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi
anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 500 spettatori per spettacoli all’aperto e di 100 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle
condizioni di cui alla presente lettera. Sono vietate le feste private e i congressi. Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Resta consentito organizzare cerimonie con la partecipazione di persone, nel limite massimo di 30. sono consentite le manifestazione fieristiche, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630 , del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi
ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 23.00 e a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione
epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite sino alle ore 23.00 le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, sino alle ore 23, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.